Indicazioni per i Soggetti Forfettari
Sono di seguito riportare le indicazioni utili ai soggetti forfettari per la gestione di tutti gli adempimenti che vanno dalla fatturazione all’iscrizione al Vies, oltre agli elenchi Intrastat.
Per il soggetto passivo che non è stabilito nel Paese membro in cui è dovuta l’Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati, sono escluse dal regime speciale delle piccole imprese.
Nel caso di servizi con controparte non residente, considerandone anche lo status, bisognerà distinguere tra Servizi Generici e Servizi in Deroga.
Servizi Generici
- Prestazioni di lavorazione, riparazione e perizia concernenti beni mobili materiali
- Prestazioni di trasporto di beni
- Servizi di carico, scarico, stivaggio
- Prestazioni degli spedizionieri doganali
- Prestazioni di locazione, noleggio, leasing
- Cessioni, concessioni, licenze e simili relative ai beni immateriali come diritti d’autore, brevetti, marchi
- Prestazioni pubblicitarie e di telecomunicazione
- Prestazioni di intermediazione
- Prestazioni di consulenza tecnica e legale
- Prestiti di personale
- Prestazioni di elaborazione e fornitura di dati
- Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative
Per i servizi generici resi ai non residenti soggetti passivi, B2B, l’operazione rileva nel Paese del committente, e deve essere emessa fattura senza addebito d’imposta.
Inoltre, in caso di controparte comunitaria, se l’operazione è imponibile nell’altro Stato, il prestatore deve iscriversi al Vies e compilare il modello Intrastat.
Se il committente non è iscritto nel Vies e chi mette in atto l’operazione è un forfettario, la fattura non reca l’addebito dell’imposta.
Considerato quanto detto si fa la seguente distinzione:
- Inversione contabile: operazione effettuata in un altro Stato membro dell’Ue
- Operazione non soggetta: operazione rilevante fuori dall’Ue
Nel caso di cessioni, considerate intracomunitarie, verso soggetti passivi Ue, l’indicazione diviene necessaria e il cessionario deve sapere che l’operazione è posta in essere da un soggetto in franchigia, e non deve integrare il documento ricevuto.
Quando i servizi generici sono rivolti a privati non residenti, B2C, la fattura al pari di qualsiasi altra operazione “interna”, non reca l’addebito di Iva in caso di prestatore forfettario.
Per i servizi generici ricevuti da extra Ue, il forfettario nazionale applica il reverse charge con emissione di autofattura.
Il debito scaturente dall’indetraibilità della correlata imposta va versato entro il 16 del mese successivo.
In caso di prestatore Ue, se entrambi i soggetti sono iscritti al Vies, il committente integra la fattura, versa la relativa imposta e compila il modello Intrastat.
L’obbligo d’iscrizione al Vies sussiste anche per i forfettari che acquistano servizi generici.
Servizi in Deroga
In caso di servizi in deroga resi non va addebitata mai l’imposta perché sono operazioni extraterritoriali o domestiche in regime forfettario, ma potrebbe essere necessario identificarsi nell’altro Paese.
Per i servizi ricevuti in Italia si deve procedere attraverso autofattura, se da prestatore extra Ue, o integrazione, se da operatore Ue.